Contrada Gemma D'Arrigo, il consiglio comunale prende atto delle sentenze del TAR

03 20consigliocomunale17marzoNOCI (Bari) - Consiglio comunale breve ma decisivo quello andato in scena lo scorso 18 marzo, convocato d'urgenza per discutere e confermare l’annullamento della deliberazione del Commissario straordinario n. 640/1994 avente ad oggetto: “Sdemanializzazione e cessione a titolo oneroso alla società IFI di tratto di strada in C.da Gemma D'Arrigo”. L'assise, convocata come già anticipato in seduta straordinaria, ha dato inizio ai lavori a partire dalle ore 11 circa.

Con numero legale ma senza il primo cittadino (sopraggiunto a lavori avviati), il consiglio comunale celebratosi lo scorso venerdì in prima convocazione ha avuto come obiettivo quello di risolvere e prendere atto delle sentenze del TAR in merito ad una questione spinosa risalente al 1988 nata in seguito ad una Delibera di Consiglio Comunale (n. 90/1988) con la quale si stabilivano i criteri per la sdemanializzazione ed alienazione di tratti di strade pubbliche non più utilizzate per il transito a seguito di mutamento del sistema viario comunale. L'annullamento della delibera in questione ha riguardato il caso particolare della Società Ifi srl (ora gruppo Intini spa), la quale nel lontano 1993, presentò al Comune di Noci istanza di cessione di un relitto stradale sito in località Gemma D’Arrigo.

03 20paoloconfortiPrima di giungere alla presa d'atto delle sentenze del TAR in consiglio non sono mancate polemiche da parte dell'opposizione sollevate dai due consiglieri Conforti - Lobianco. Entrambi, lamentando il breve tempo avuto a disposizione per approfondire la questione dal punto di vista tecnico, hanno rivolto l'accusa all'Amministrazione Comunale di non aver concesso a tutti i consiglieri di lavorare ed esprimersi meglio sulla questione. A carte svelate tuttavia, gli stessi hanno votato, al termine della seduta, la modifica della della delibera, con la quale l'Amministrazione è giunta a prendere atto della declaratoria di annullamento delle sentenze del Tar del 2013 notificate nel 2014. 

Ma ricostruiamo la vicenda passo dopo passo. Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del sindaco e secondo quanto anche ricostruito in assise dalla consigliera Martellotta, dopo che furono stabiliti i criteri per la sdemanializzazione ed alienazione di tratti di strade pubbliche non più utilizzate, nel lontano 1988 seguivano numerose richieste da parte di privati, i quali volevano prendere possesso di questi relitti stradali, che spesso diventavano ricettacolo di rifiuti, nell’ottica di una “riqualificazione del territorio”.

All’epoca, due furono i criteri adottati nella individuazione delle casistiche interessate dal deliberato: il primo, oggettivo, è che doveva trattarsi di relitti stradali; il secondo, soggettivo, è che il soggetto interessato doveva essere necessariamente un proprietario frontista, cioè l’istanza doveva provenire dal proprietario di suoli posti su ambedue i lati della strada a cedersi. Questo per evitare che le strade comunali fossero eliminate ancorché in presenza di soggetti interessati dall’esistenza della strada pubblica.

Nel 1993 la Società Ifi srl (ora gruppo Intini spa), presentò al Comune di Noci istanza di cessione di un relitto stradale sito in località Gemma D’Arrigo e, sulla scorta della relazione dell’allora dirigente dell’UTC, che determinava il prezzo della cessione in euro 2.000,00 circa, si attestava che «all’infuori della società istante non vi sono altri proprietari frontisti». Dunque, sulla base della richiamata istruttoria tecnica, l’istanza di cessione fu accolta dal Comune, che con delibera di Consiglio comunale n. 640/1994 autorizzò il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile del Comune del relitto stradale, per cederlo a titolo oneroso alla società in questione. Con atto pubblico di compravendita, quindi, nel 1995 il Comune di Noci ha venduto alla società il relitto stradale.

A distanza di circa dieci anni, il Dott. Orazio De Tommasi, proprietario di alcuni suoli posti su uno dei lati della via sdemanializzata e ceduta, è venuto a conoscenza di tale circostanza e, nel 2005, ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 640/1994 e successivamente, nel 2008, le conseguenti Delibera di Consiglio Comunale (la n. 57/2000 e la n. 100/2000, sempre afferenti al caso di specie) per ottenerne l’annullamento. Il Comune di Noci e la società controinteressata, rimasero contumaci (ovvero rinunciarono all’onere di costituirsi dinanzi al giudice) in tutti e due i procedimenti.

Nel frattempo, la società acquirente aveva realizzato dei manufatti sul bene ceduto, riqualificando la strada, apponendo due cancelli (di cui uno automatico) e quattro colonne di cemento armato, installando impianti citofonici, elettrici, ecc.

Nel 2014 sono state notificate al Comune le sentenze del Tar, passate in giudicato con pronuncia di annullamento delle delibere, perché fondate su un presupposto errato, e l’Ufficio contenzioso si è subito attivato per porre in essere tutti gli adempimenti del caso. Il Comune ha subito invitato la società proprietaria del bene alla retrocessione volontaria dello stesso dietro restituzione del prezzo attualizzato, per evitare costi legati all’introitare un apposito giudizio ordinario per la risoluzione giudiziale dell’atto notarile, ma non avendo ricevuto riscontro positivo, l’Amministrazione ha dato incarico ad un legale per la tutela dell’Ente. Nelle more, il Dott. De Tommasi, ha adito nuovamente il Tar per il cd. Giudizio di ottemperanza, ordinando al Comune di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione alla sentenza di annullamento entro 60 giorni. E arriviamo ad oggi. Considerato quanto sin qui detto, il Comune ha adottato gli atti amministrativi con i quali si intimata la rimozione dei manufatti. Durante il Consiglio Comunale di ieri, venerdì 18 Marzo 2016, inoltre, si è proceduto nei termini di legge alla presa d’atto della declaratoria di annullamento delle sentenze del Tar del 2013 notificate nel 2014.

Consiglio Comunale

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