Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio

UFFICIO COMMERCIO

OGGETTO: L.R. n.11/2003 e n.5 del 7 MAGGIO 2008. Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio. PERIODO DICEMBRE 2008 NOVEMBRE 2009.

PROT.N. 19926 ORDINANZA N. _104

IL SINDACO

Vista la propria O.S. n.5 del 27/01/2006;
Visto l’art.18 della L.R. n. 11 del 1° agosto 2003, così come modificato dall’art.12 della L.R. n.5 del 7.5.2008;
Vista la deliberazione della G.R. n.1448 del 1° agosto 2008 L.R. 5/2008 di modifica alla L.R.11/2003 “Nuova disciplina del commercio” Indicazioni operative ai Comuni;
Visto l’art.50 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visto il verbale della riunione tenutasi presso la sede municipale di via G.Sansonetti, in data 21/11/2008, con i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio,concernente la sospensione del riposo infrasettimanale, settimanale e l’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

ORDINA

a) gli esercizi di vendita al dettaglio, muniti di autorizzazione commerciale o aperti previa comunicazione trasmessa ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 114/98 e dell’art.8 della L.R. n.11/2003, possono osservare il seguente orario giornaliero di apertura al pubblico: dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

b nel rispetto di tali limiti massimi, ogni esercente può liberamente determinare il proprio orario non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;

c)la mezza giornata di riposo infrasettimanale, sarà osservata a scelta dall’esercente e non potrà essere cambiata prima di un anno;

d)l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura, compresa la mezza giornata di riposo infrasettimanale, mediante cartelli visibili all’esterno e a darne comunicazione a quest’Ente;

e)il predetto cartello dovrà essere presentato all’Ufficio di Polizia Municipale in duplice copia il quale rilascerà una delle due copie all’esercente previa presa d’atto, al fine di effettuare la dovuta vigilanza;

1)nei giorni domenicali e festivi e di riposo infrasettimanale, gli esercizi commerciali osserveranno la chiusura completa, fatta eccezione per il mese di dicembre in cui gli esercizi hanno facoltà di rimanere aperti anche nei giorni festivi e domenicali e di riposo infrasettimanale. E’ data facoltà di apertura, inoltre, nelle seguenti ricorrenze:

4 gennaio (domenica antecedente l’Epifania);
22 febbraio;
8 marzo (festa della donna)


13 aprile (lunedì dell’Angelo);
3 maggio (festa S.M.della Croce);
2^ domenica di giugno (fiera)
5 luglio (domenica successiva inizio saldi);
16 agosto;
6 settembre (festa di S.Rocco);
11 ottobre (festa dei Santi Cosma e Damiano);
29 novembre
In occasione di sagre, manifestazioni locali ed elezioni;

2)E’ sospeso il riposo infrasettimanale degli esercizi commerciali nei seguenti periodi:

dal 2 al 10 gennaio;
dal 9 al 21 febbraio;
da 30 marzo all’11 aprile;
dal 27 aprile al 4 maggio;
dal 1° agosto al 7 settembre;
dal 5 al 12 ottobre;
in occasione di sagre, manifestazioni locali, fiere, elezioni e mercato settimanale anticipato o posticipato;

3)protrazione dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali alle ore 24,00 nei seguenti giorni:

2 – 3 – 4 e 31 maggio (festa di S.M.della Croce)
24 giugno (festa di San Giovanni)
5 – 6 - 7 settembre (festa di S.Rocco);
10 – 11 – 12 ottobre (festa dei Santi Cosma e Damiano);
In occasione di sagre e manifestazioni locali;

4)nel caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare, i panifici e i rivenditori di bombole di gas devono garantire l’apertura al pubblico nelle ore antimeridiane del terzo giorno festivo;

5)Per quanto previsto dall’art.12 della L.R. n.5/2008 co.8 quater, gli esercenti devono restare chiusi nei seguenti giorni:

a)1° gennaio;
b)domenica di Pasqua;
c)25 aprile;
d)1° maggio;
e)2 giugno;
f)25 e 26 dicembre

6)Gli esercizi commerciali in sede fissa autorizzati alla vendita del settore alimentare (frutta e verdura) fermo restando la chiusura settimanale, infrasettimanale e festiva, hanno facoltà a vendere, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per tradizione locale, nella zona antistante l’esercizio, durante la chiusura dello stesso, solo ed esclusivamente fichi d’india e caldarroste.

7)Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività indicate nell’art.18 co.7 della L.R. n.11 del 01/08/2003 modificato dalla L.R. n.5 del 07/05/2008 art.12 co. 1 lett. f) e g):

le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente e le sale cinematografiche;

gli esercizi di vendita a basso impatto rbanistico (così come definito dalla L.R. n.5/2008 art.5 co.2 lett.c): commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri,commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
8)Per le attività individuate al punto 7), miste ad altri esercizi, la vendita dei generi diversi da quelli sopra specificati deve essere sospesa fuori dai limiti orari di cui alla lett.b) della presente Ordinanza e nelle giornate domenicali e festive. Tale divieto deve essere espressamente indicato all’interno del locale con un cartello ben visibile.

9)Sono esenti dall’osservanza della presente Ordinanza gli esercizi di cui all’art.1 comma 2 della L.R. n.11 del 1° agosto 2003 in quanto esclusi dall’intera normativa;

10)Per quanto non contenuto nella presente ordinanza valgono le norme previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

11)Le vendite straordinarie (saldi di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali) sono disciplinate dall’art.20 della Legge regionale n.11/2003 e dal regolamento regionale n.12/2004.

12)Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

13)Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con sanzioni previste dalla L.R. n.11/2003 e dalle altre norme in materia.

14)La presente abroga tutte le precedenti ordinanze disciplinanti la materia.

15)Gli ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 21 novembre 2008

IL SINDACO
dott.Pietro LIUZZI

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Avv.Michele LIUZZI
Palazzo di citta'

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