3. Il soggetto passivo di imposta per usufruire della ulteriore detrazione per l'abitazione principale di cui al comma 1 e 1 bis.,1 deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando la documentazione probatoria dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione .L'istanza dovrà essere inviata tramite raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto dell'imposta. I contribuenti che hanno ottemperato entro il termine suddetto, al momento del pagamento, potranno già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta di richiedere, eventuale documentazione integrativa comprovante quanto richiesto.Nel caso di dichiarazione infedele oltre al recupero delle somme non versate, comprensive di interessi,verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art . 10 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Si intende altresì per pertinenza il garage, box o posto auto e la cantina che non contigue all'immobile nel quale è sita l'abitazione principale, qualora le rispettive caratteristiche catastali siano compatibili e proporzionali alle caratteristiche catastali dell'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, per pertinenze si intendono un box e una cantina a servizio dell'immobile adibito ad abitazione principale.3
Art. 11 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta
1. Le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto di comodato regolarmente registrato, a parenti in linea retta e fino al 2° grado di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali a condizione che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta se istituita, nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.4
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.
CAPO IV - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
Art. 12 - (Liquidazione dell'imposta)sostituito da "Limiti per versamenti, rimborsi ed interessi"1
1. Relativamente ai versamenti spontanei, l'imposta non è dovuta qualora l'importo complessivo annuo e per ciascun contribuente non supera € 4,00; 2
2 Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta, comprensivo di sanzioni ed interessi e per ciascun contribuente non sia superiore a € 12,00, tenuto conto degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa; 3
3 Il limite previsto al comma 2 si considera anche per i rimborsi dell'imposta erroneamente versata; 3
4 Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interessi legale maggiorato di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali; 4
Art. 13 - Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva
1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare gli immobili o denunciare variazioni così come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.5
Art. 14 - Sanzione per omessa comunicazione6
Art. 15 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento
1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
Art. 16 - Azioni di controllo
1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'ufficio Tributi.
Art. 17 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi
1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57 della Legge, n. 662 /96 e dall'art.59, comma 1, lett.p) del D:Legs. 446/97, sarà costituito un fondo destinato al potenziamento dell'Ufficio Tributi Comunale, nel modo che segue:-
a) una percentuale pari all'1% sul gettito ICI riscosso nell'esercizio precedente da destinare sia all'acquisto di attrezzature, programmi di gestione, nonché al potenziamento della struttura organizzativa per la normale gestione dell'imposta sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;
b) una percentuale non superiore al 10% da calcolare sui maggiori proventi, a seguito di accertamenti per evasione riscossi nell'esercizio precedente, da destinare alla corresponsione di incentivi al personale addetto all'ufficio. La suddetta percentuale sarà stabilita dalla Giunta contestualmente all'approvazione del relativo progetto. 7
Art. 18 - Accertamento con adesione
1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, come recepito dall'apposito regolamento comunale.