CAPO V - RISCOSSIONE
Art. 19 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti
1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.
Art. 19 bis
1. I versamenti in autotassazione in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario potranno essere effettuati dal contribuente nel seguente modo:
- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- direttamente presso la Tesoreria del Comune;
qualora l'Ente decida di riscuotere direttamente l'imposta.1
- mediante utilizzo della delega F24; 2
In aggiunta alle citate modalità di versamento il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali. 2
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 2
Art. 20 - Differimento o rateizzazione dei versamenti
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.
Art. 21 - rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organo competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedenti i 5 anni.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1999, così come previsto dall'art. 31 della Legge n. 448 del 23/12/1998.
Art. 23 FORMA DI GESTIONE
1. Con delibera del Consiglio Comunale, si potrà porre in essere una delle forme di gestione individuate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.1