ICI Regolamento 2008 Modificato

COMUNE DI NOCI
PROVINCIA DI BARI


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
(approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 73 del 31/03/1999)


Corredato con le modifiche ed integrazioni introdotte a seguito di adozione della Delibera del C.C. n. 10 del 28/02/2000, della Delibera del C.C. n. 19 del 28/03/2001, della Delibera di C.C. n. 6 del 04/03/2002 , della deliberazione di C.C. n.22 del 28 maggio 2005, della deliberazione di C.C. n.31 del 30 maggio 2006, della deliberazione di C.C. n.44 del 30 aprile 2007 e della deliberazione di C.C. n.8 del 25 febbraio 2008


INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Oggetto

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE
Art. 2 - Aree fabbricabili: deroghe
Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE
Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 5 - Esenzione per immobili non destinati a compiti non istituzionali
Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Art. 9 - Abitazione principale
Art. 9/bis - Ulteriore detrazione per l'abitazione principale
Art. 10 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale
Art. 11 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta

CAPO IV - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
Art. 12 - Limiti per versamenti, rimborsi ed interessi
Art. 13 - Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva
Art. 14 - Sanzione per omessa comunicazione
Art. 15 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento
Art. 16 - Azioni di controllo
Art. 17 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi
Art. 18 - Accertamento con adesione

CAPO V - RISCOSSIONE
Art. 19 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti
Art. 19 bis
Art. 20 - Differimento o rateizzazione dei versamenti
Art. 21 - rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 23 - Forma di gestione



CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.


CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

Art. 2 - Aree fabbricabili: deroghe
1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.


Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE


Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili
1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischio di crollo;
b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 5 - Esenzioni
1. L'esenzione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 446/97, si dispone che l' esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.i) del Decreto Legislativo 504/92 concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art.73 (ex art.87),comma 1,lett.c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, (D.P.R. 22/12/86, n.917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi , oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente non commerciale utilizzatore;



Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 6 dell'art. 5 del D.lgs n. 504 del 30.12.92 .
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, lett. g) del D.Lgs. 446/97, la Giunta Comunale annualmente procede alla determinazione del valore venale delle aree edificabili.
In caso di mancata adozione della delibera suddetta, si confermano i valori venali dell'anno precedente.
3. Fermo restando la determinazione della base imponibile di cui ai commi precedenti, l'imposta è dovuta sui valori ridotti nelle percentuali e per tipologie di cui all'allegato "A", come riformulato a seguito degli emendamenti approvati, che forma parte integrante del presente regolamento.
4. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nel caso in cui l'I.C.I. dovuta sulle aree edificabile risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti di cui ai commi 2 e 3.2
5. Relativamente alle zone "S", in assenza della puntuale definizione dell'intervento da realizzare (piano attuativo o permesso a costruire),l'imposta sarà calcolata sul valore minimo determinato dalla deliberazione comunale per le suddette zone"S";3

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabricati.
Art. 9 - Abitazione principale
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparati all'abitazione principale: due o più unità contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato con idonea documentazione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente adibite ad abitazione principale .
1-bis. E' equiparata ad abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e delle detrazioni di cui all'art.8 commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 504/92, anche quella posseduta da soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale..2
2. L'importo della detrazione per l'abitazione principale è stabilito nella misura di € 144,61 (centoquarantaquattrovirgolasessantuno). In caso di mancata adozione della deliberazione di variazione entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, rimane confermata la detrazione prevista per l'anno precedente.3
Art. 9/bis- Ulteriore detrazione per l'abitazione principale
1. In aggiunta alla detrazione per l'abitazione principale, determinata annualmente con deliberazione
di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, si riconosce una ulteriore detrazione di imposta di € 112,00 ai soggetti passivi in pos_
sesso dei seguenti requisiti:-
· Ultrasessantacinquenne (età compiuta al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta)
unico componente del nucleo familiare e con reddito annuo lordo non superiore a € 6.750,00;
· Ultrasessantacinquenne (età compiuta al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta)
con familiari a carico o con coniuge ultrasessantacinquenne e con reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore a € 13.500,00;
· Nucleo familiare al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% al primo gennaio dell'anno d'imposta e con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 21.000,00;4
1 bis. In aggiunta alla detrazione per l'abitazione principale si riconosce un'ulteriore detrazione di imposta nella misura di € 50,00 per i nuclei familiari composti da una o più persone con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 21.000,00;5
Ai fini della determinazione del reddito si fa riferimento al reddito relativo all'anno precedente.6
2. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di cui al comma 1 e 1 bis.,7 è subordinato
alla condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento adibito ad abitazione principale ed eventuale annesso box e/o cantina quale unico immobile al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.


 

3. Il soggetto passivo di imposta per usufruire della ulteriore detrazione per l'abitazione principale di cui al comma 1 e 1 bis.,1 deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando la documentazione probatoria dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione .L'istanza dovrà essere inviata tramite raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto dell'imposta. I contribuenti che hanno ottemperato entro il termine suddetto, al momento del pagamento, potranno già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta di richiedere, eventuale documentazione integrativa comprovante quanto richiesto.Nel caso di dichiarazione infedele oltre al recupero delle somme non versate, comprensive di interessi,verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art . 10 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Si intende altresì per pertinenza il garage, box o posto auto e la cantina che non contigue all'immobile nel quale è sita l'abitazione principale, qualora le rispettive caratteristiche catastali siano compatibili e proporzionali alle caratteristiche catastali dell'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, per pertinenze si intendono un box e una cantina a servizio dell'immobile adibito ad abitazione principale.3

Art. 11 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta
1. Le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto di comodato regolarmente registrato, a parenti in linea retta e fino al 2° grado di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali a condizione che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta se istituita, nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.4
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

CAPO IV - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 12 - (Liquidazione dell'imposta)sostituito da "Limiti per versamenti, rimborsi ed interessi"1

1. Relativamente ai versamenti spontanei, l'imposta non è dovuta qualora l'importo complessivo annuo e per ciascun contribuente non supera € 4,00; 2
2 Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta, comprensivo di sanzioni ed interessi e per ciascun contribuente non sia superiore a € 12,00, tenuto conto degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa; 3
3 Il limite previsto al comma 2 si considera anche per i rimborsi dell'imposta erroneamente versata; 3
4 Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interessi legale maggiorato di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali; 4

Art. 13 - Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva
1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare gli immobili o denunciare variazioni così come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.5

Art. 14 - Sanzione per omessa comunicazione6

Art. 15 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento
1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 16 - Azioni di controllo
1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'ufficio Tributi.

Art. 17 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi
1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57 della Legge, n. 662 /96 e dall'art.59, comma 1, lett.p) del D:Legs. 446/97, sarà costituito un fondo destinato al potenziamento dell'Ufficio Tributi Comunale, nel modo che segue:-
a) una percentuale pari all'1% sul gettito ICI riscosso nell'esercizio precedente da destinare sia all'acquisto di attrezzature, programmi di gestione, nonché al potenziamento della struttura organizzativa per la normale gestione dell'imposta sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;
b) una percentuale non superiore al 10% da calcolare sui maggiori proventi, a seguito di accertamenti per evasione riscossi nell'esercizio precedente, da destinare alla corresponsione di incentivi al personale addetto all'ufficio. La suddetta percentuale sarà stabilita dalla Giunta contestualmente all'approvazione del relativo progetto. 7

Art. 18 - Accertamento con adesione
1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

 


 

CAPO V - RISCOSSIONE

Art. 19 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti
1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.

Art. 19 bis
1. I versamenti in autotassazione in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario potranno essere effettuati dal contribuente nel seguente modo:
- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- direttamente presso la Tesoreria del Comune;
qualora l'Ente decida di riscuotere direttamente l'imposta.1
- mediante utilizzo della delega F24; 2
In aggiunta alle citate modalità di versamento il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali. 2
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 2

Art. 20 - Differimento o rateizzazione dei versamenti
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

Art. 21 - rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organo competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedenti i 5 anni.


CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1999, così come previsto dall'art. 31 della Legge n. 448 del 23/12/1998.

Art. 23 FORMA DI GESTIONE
1. Con delibera del Consiglio Comunale, si potrà porre in essere una delle forme di gestione individuate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.1



ALLEGATO A

ZONA "C" AMBITO INSEDIATIVO DESTINATI A NUOVI COMPLESSI RESIDENZIALI.

Nelle predette zone si prevedono costruzioni residenziali di intervento privato e convenzionato.

Si applicano le seguenti aliquote:

-20% del valore, dall'entrata in vigore del P.R.G. (20/12/92) alla data di approvazione del P.P.A. (08/07/1997);
-50% del valore, dalla data di approvazione del P.P.A. (08/07/1997) alla stipula della convenzione tra il Comune e i proprietari lottizzanti del P.di L. .
-80% del valore, riferito alla superficie del lotto, dalla stipula della convenzione tra il Comune e i proprietari lottizzanti del P. di L. al rilascio della C.E.;
-100% del valore, riferito alla superficie del lotto, dal rilascio della C.E. fino alla data di ultimazione dei lavori, dichiarata dall'utente;

-per i terreni inclusi nei comparti n. 10, 13 e 19 ritenuti tessuti edificati ai sensi della L.R. n. 6/85, in cui si può già intervenire con Concessione Edilizia singola, dopo la data di approvazione del P.P.A. l'aliquota di applicazione sarà:

-20% del valore, dall'entrata in vigore del P.R.G. (20/10/92) alla data di approvazione del P.P.A. (8/07/1997);
-100% del valore, dalla data di approvazione del P.P.A. (07/07/1997) in poi.

ZONA "D" AMBITO INSEDIATIVO DESTINATI A INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E PRODUTTIVI IN GENERE

Nelle predette Zone si prevedono insediamenti produttivi.

Per la zona D/1 Industriale, si applicano le seguenti aliquote:

-80% del valore, riferito alla superficie catastale, dalla data di entrata in vigore del P.R.G. (20/10/1992) alla data di approvazione del P.I.P.(30/07/2001);
-100% del valore, riferito alla superficie del lotto, dalla data di approvazione dei P.I.P. (30/07/2001) fino alla data di ultimazione dei lavori, dichiarata dall'utente.

Per la zona D/2 Artigianale, si applicano le seguenti aliquote:

-50% del valore, riferito alla superficie catastale, dall'entrata in vigore del P.R.G. (20/10/1992) alla data di stipula della Convenzione tra il Comune e i proprietari lottizzanti per l'attuazione del P. di L. (22/04/1998);
-80% del valore riferito alla superficie del lotto, dalla stipula della Convenzione (22/04/1998) tra il Comune e i proprietari lottizzanti del P. di L. al rilascio della C.E.;
-100% del valore, riferito alla superficie del lotto, dal rilascio della C.E. fino alla data di ultimazione dei lavori, dichiarata dall'utente.


ZONA "E" AMBITO INSEDIATIVO AGRICOLO.

In dette zone è consentito il rilascio di concessione a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Per le C.E. a titolo gratuito l'I.C.I. sul terreno non è dovuta;
per quelle a titolo oneroso il tributo, sul terreno che ha determinato la volumetria edificabile, è dovuto dal momento del rilascio della C.E. fino alla data di ultimazione dei lavori, dichiarata dall'utente.

 

ZONA "F" AMBITO INSEDIATIVO DESTINATI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI NTERESSE GENERALE.

ZONA "G" AMBITO INSEDIATIVO DESTINATI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI NTERESSE GENERALE non contemplate nell'elencazione dell'art. 4 del D.M. 1444/68.

ZONA "S" AREE POSTE AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA.

Nelle predette Zone si prevedono insediamenti a carattere Pubblico e Privato e Misto.
Si applicano le seguenti aliquote:
-20% del valore per gli interventi di iniziativa mista (pubblico e privato) e di sola iniziativa privata, dall'entrata in vigore del P.R.G. (20/10/1992) alla data di approvazione del P.P.A. (08/07/1997);
-50% del valore per gli interventi di iniziativa mista (pubblico e privato) e di sola iniziativa privata, dalla data di approvazione del P.P.A. (08/07/1997) alla data del rilascio della Concessione Edilizia;
-100% del valore per gli interventi di iniziativa mista (pubblico e privato) e di sola iniziativa privata, dalla data di rilascio della Concessione Edilizia fino all'ultimazione dei lavori.
- Totale esenzione per le aree di esclusivo intervento pubblico.


ZONA "R" AREE POSTE AL RISPETTO DI VIABILITA' E/O DI ATTREZZATURE
Queste zone hanno la stessa suscettività edificatoria dei suoli contermini, non sono state incluse nella relazione dei tecnici incaricati alla individuazione dei valori di mercato, e quindi si applicano gli stessi parametri delle aree contermini, salvo il caso di esenzione, previa presentazione di perizia asseverata da un tecnico di parte o di Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dall'U.T.C. che certifichino la non utilizzabilità della suscettività edificatoria.

ZONA "R1" AREE POSTE AL RISPETTO DI IMPIANTI INQUINANTI.
In queste zone è possibile realizzare solo a carattere precario o provvisorio.

Si applicano le stesse condizioni della Zona E.

Nelle aree nelle quali potrebbe esistere una edificabilità di fatto, ma la loro conformazione non permette alcun tipo di edificazione (lotti di ampiezza limitata o con lati di piccole dimensioni), l'ufficio Tecnico, previa acquisizione di Perizia Giurata a firma di tecnico abilitato di parte, determinerà in merito a ciascun caso.

COMUNE DI NOCI
Provincia di Bari

 


 

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DEI SUOLI EDIFICATORI INCLUSI NEL P.R.G.

 

ALLEGATO "E"


TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ZONE E DEI VALORI VENALI DETERMINATI RELATIVA ALL'ANNO 1995

Delibera della Giunta Comunale n. 135 del 6 settembre 2001.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 1995


N.O. ZONA LIRE/MQ EURO/MQ

1 A A/2 336.000 173,53

2 B B/1 336.000 173,53
3 B/2 202.000 104,32
4 B/3 101.000 52,16
5 B/4 34.000 17,56

6 C C/1 47.000 24,27
7 C/2 30.000 15,49
8 C/3 19.000 9,81

9 D D/1 47.000 24,27
10 D/2 94.000 48,55

11 E E/1 1.100 0,57
12 E/2 1.100 0,57
13 E/3 1.100 0,57

14 F F/1 5.000 2,58
15 F/2 53.000 27,37
16 F/3 53.000 27,37
17 F/4 53.000 27,37

18 G G/1 18.000 9,30
19 G/2 27.000 13,94

20 RI 400 0,21

21 S S/a 35.000 18,08
22 S/b 53.000 27,37
23 S/c 5.000 2,58
24 S/d 266.000 137,38

 

 

COMUNE DI NOCI
Provincia di Bari

 

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DEI SUOLI EDIFICATORI INCLUSI NEL P.R.G.

 


 

ALLEGATO "I"


TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ZONE E DEI VALORI VENALI DETERMINATI RELATIVA AGLI ANNI
1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002

 


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 1996-1997-1998


N.O. ZONA LIRE/MQ EURO/MQ

1 A A/2 474.000 244,80

2 B B/1 474.000 244,80
3 B/2 284.000 146,67
4 B/3 142.000 73,34
5 B/4 47.000 24,24

6 C C/1 66.000 34,09
7 C/2 42.000 21,69
8 C/3 27.000 13,94

9 D D/1 52.000 26,86
10 D/2 105.000 54,23

11 E E/1 1.200 0,62
12 E/2 1.200 0,62
13 E/3 1.200 0,62

14 F F/1 6.000 3,10
15 F/2 59.000 30,47
16 F/3 59.000 30,47
17 F/4 59.000 30,47

18 G G/1 20.000 10,33
19 G/2 30.000 15,49

20 RI 400 0,21

21 S S/a 39.000 20,14
22 S/b 59.000 30,47
23 S/c 6.000 3,10
24 S/d 295.000 152,35


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 1999*


N.O. ZONA EURO/MQ

1 A A/2 248,72

2 B B/1 248,72
3 B/2 149,02
4 B/3 74,51
5 B/4 24,66

6 C C/1 34,64
7 C/2 22,04
8 C/3 14,16

9 D D/1 27,29
10 D/2 55,10

11 E E/1 0,63
12 E/2 0,63
13 E/3 0,63

14 F F/1 3,15
15 F/2 30,96
16 F/3 30,96
17 F/4 30,96

18 G G/1 10,50
19 G/2 15,74

20 RI 0,21

21 S S/a 20,46
22 S/b 30,96
23 S/c 3,15
24 S/d 154,79

 

 

 


* Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 20/11/2003


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2000*

N.O. ZONA EURO/MQ

1 A A/2 255,08

2 B B/1 255,08
3 B/2 152,83
4 B/3 76,42
5 B/4 25,29

6 C C/1 35,52
7 C/2 22,60
8 C/3 14,53

9 D D/1 27,99
10 D/2 56,51

11 E E/1 0,65
12 E/2 0,65
13 E/3 0,65

14 F F/1 3,23
15 F/2 31,75
16 F/3 31,75
17 F/4 31,75

18 G G/1 10,76
19 G/2 16,14

20 RI 0,22

21 S S/a 20,99
22 S/b 31,75
23 S/c 3,23
24 S/d 158,75

 

 

 


* Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 20/11/2003


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2001*

N.O. ZONA EURO/MQ

1 A A/2 261,69

2 B B/1 261,69
3 B/2 156,79
4 B/3 78,40
5 B/4 25,94

6 C C/1 36,44
7 C/2 23,19
8 C/3 14,90

9 D D/1 28,71
10 D/2 57,97

11 E E/1 0,66
12 E/2 0,66
13 E/3 0,66

14 F F/1 3,31
15 F/2 32,57
16 F/3 32,57
17 F/4 32,57

18 G G/1 11,04
19 G/2 16,56

20 RI 0,22

21 S S/a 21,53
22 S/b 32,57
23 S/c 3,31
24 S/d 162,86

 

 

 


* Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 20/11/2003

 



TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DETERMINATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2002*


N.O. ZONA LIRE/MQ EURO/MQ

1 A A/2 507.180 261,94

2 B B/1 507.180 261,94
3 B/2 303.880 156,94
4 B/3 151940 78,47
5 B/4 50.290 25,97

6 C C/1 70.620 36,47
7 C/2 44.940 23,21
8 C/3 28.890 14,92

9 D D/1 55.640 28,74
10 D/2 112.350 58,02

11 E E/1 1.284 0,66
12 E/2 1.284 0,66
13 E/3 1.284 0,66

14 F F/1 6.420 3,32
15 F/2 63.130 32,60
16 F/3 63.130 32,60
17 F/4 63.130 32,60

18 G G/1 21.400 11,05
19 G/2 32.100 16,58

20 RI 428 0,22

21 S S/a 41.730 21,55
22 S/b 63.130 32,60
23 S/c 6.420 3,32
24 S/d 315.650 163,02

 

 

 

 

*Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 30 maggio 2002

Palazzo di citta'

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