Percorsi del fuoco, nessun cambio d'uso per 15 anni

http://www.noci24.ithttps://www.noci24.it//images/stories/2013/02-cronaca/07-18-vvf-incendio.jpgNOCI (Bari) – I mesi estivi sono caratterizzati da tristi eventi di cronaca relativi agli incendi boschivi. Proprio nei giorni scorsi infatti nella nostra cittadina è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare alcuni focolai sviluppati in alcuni campagne del territorio. E’ bene ricordare che il Comune di Noci in relazione a tali eventi ha emanato avvisi e ordinanze atte a regolare il fenomeno.

In particolar modo l’ordinanza n° 29 del 19/06/2015 a firme del Responsabile di Settore Gestione e Assetto del Territorio Ing. Giuseppe Gabriele e del sindaco dott. Domenico Nisi impone “a tutti i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, ricadenti in tutto il territorio comunale, di eseguire le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, nei modi e termini così come contemplate nel D.P.G.R n. 180 del 23 marzo 2015”.Agli inadempienti una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50,00= a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n. 689/81.

Inoltre, la Regione Puglia con il Decreto n. 180 del 26.03.2015 ha dichiarato lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2015”, decretando divieti e obblighi a carico di diversi soggetti. L’avviso emanato dal comune elenca tutti gli obblighi e i divieti da rispettare durante il suddetto periodo (consulta qui l’avviso).

Infine, è bene sottolineare che è depositata presso la Segreteria Comunale la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 08 giugno 2015, di approvazione dell’elenco delle aree percorse dal fuoco predisposto dalla Regione Puglia. In tale documento sono riportate le aree percorse dal fuoco nel territorio comunale di Noci negli anni 2009-2011-2012-2013.

Dal documento si evince che in questi anni il fuoco ha interessato una superficie non boschiva complessiva di circa otto ettari e una superficie boschiva complessiva di circa due ettari. La legge 353/200 impone che "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni". E ancora "è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione”.

Infine "sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.

Per consultare il documento clicca qui.

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