Lettera aperta per la libertà di stampa a Noci

08-10-no-telecameraRiceviamo e pubblichiamo una lettera dal titolo "Lettera aperta per la libertà di stampa a Noci" inviataci da un gruppo di operatori culturali nocesi. La lettera è stata anche recapitata al Prefetto di Bari, al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia - Bari, al Presidente dell’ Associazione Stampa Puglia – Bari, al Presidente dell'Osservatorio per la legalità e sicurezza - Bari. 

                                                                                                                                                 LETTERA APERTA PER LA LIBERTA’ DI STAMPA A NOCI


Per giustificare un vigile che dietro suo ordine aveva bloccato le riprese con videocamera-telefonino di un redattore della testata Largo Bellavista durante una seduta consiliare, il presidente del Consiglio Comunale di Noci Enzo Notarnicola ha emesso un comunicato (in FAX Ed.Noci, 13.10.2012),  richiamando l’articolo 10 del Testo Unico Enti Locali. Questo articolo disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in generale e la pubblicità delle sedute consiliari, salvo le deroghe previste dai regolamenti. In effetti, il Consiglio Comunale di Noci ha un Regolamento contemplante i casi particolari di segretezza delle sedute consiliari; tuttavia, non stabilisce alcuna limitazione di pubblicità in occasione delle sedute pubbliche. Dunque, il presidente del Consiglio comunale di Noci ha invocato una norma impropriamente. Per dare autorevolezza al proprio comunicato, egli ha citato l’Autorità Garante della Privacy, che, a proposito di Regolamenti dei Comuni, suggerisce: “Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive, ed a specificare le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito (ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili). Attenzione: in tal modo l’Autorità Garante ha voluto sottolineare l’eccezionalità della limitazione, usando l’avverbio “eventualmente” e  collegandola alla divulgazione di dati personali sensibili (salute, orientamento sessuale o politico, origine etnica, ecc.); ciò, dopo aver chiarito preliminarmente – ma questo viene taciuto dal comunicato di Notarnicola – :“Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini” (si veda l’allegato parere dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali dell’11.03.2002). 
Pertanto, secondo la legge e secondo il Garante della privacy solo  in un Regolamento approvato dal consiglio comunale si può eventualmente disciplinare l’esercizio della libertà di stampa durante le sedute; non può introdurre restrizioni il presidente del consiglio, che nel caso di Noci ha persino deliberato motu proprio – stando al suo comunicato -  di ”assegnare cinque minuti all’inizio di ogni seduta consiliare per video riprese e dopo regolare avviso del presidente”, con divieto successivo di “riprese video o fotografiche a qualsiasi titolo” (sic!): così, in quei cinque minuti i consiglieri comunali dovrebbero esibirsi ad uso delle telecamere per poi essere protetti dalla censura, persino fotografica. Circa la riservatezza del pubblico in luogo pubblico, va osservato che non v’è differenza tra casa comunale e  pubbliche vie o piazze piene di telecamere, dato che chi effettua le riprese  è obbligato dalla legge a non diffonderle se non per motivi consentiti dalla legge stessa: ad esempio, per esercitare il diritto di cronaca, anche alla luce dell’art. 21 della Costituzione. In realtà, la privacy è solo un pretesto usato dal presidente del Consiglio Comunale di Noci che, invocando  a sproposito  norme o pareri del Garante e fabbricando  "norme"  senza averne il potere, ferisce la libertà di stampa e stronca la  trasparenza della massima assise istituzionale locale, di fatto assecondato dal sindaco (giornalista pubblicista); ma molto difficilmente le sue stravaganti prescrizioni  sui “Cinque minuti”  potrebbero essere eseguite forzosamente da pubblici ufficiali senza il rischio di incorrere in abusi  puniti dalla legge.  
Certo, lo spettacolo di un consesso elettivo in cui Politica e Idee sono spesso sopraffatte da interessi personali e battibecchi da cortile, non è edificante per gli spettatori: di tanto è certamente consapevole il presidente Notarnicola. Ma la libera stampa ha il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica, tanto più oggi che l’immagine delle Istituzioni democratiche è devastata da tesorieri di partito e consiglieri regionali senza scrupoli: senza una libera stampa non sarebbe possibile seguire vicende come quelle laziali o lombarde, per esempio.
E' auspicabile che coloro i quali hanno a cuore la democrazia e la Politica come espressione costituzionale della volontà popolare, nonché gli organi istituzionali garanti della legalità  e quelli rappresentativi della stampa, intervengano a difesa delle libertà civili anche nel caso in esame.

    Distinti saluti



Giulia Basile --  NOCI – scrittrice e operatrice culturale

Maria Rosaria Intini --  NOCI – studiosa di storia e ricercatrice universitaria

Vito Intini, --  PUTIGNANO – insegnante ed operatore culturale

Vito Liuzzi -- NOCI – direttore emerito della Biblioteca Comunale di Noci

Jenny Maraglino --  NOCI – funzionario tecnico Università di Bari

Gianni Messa --  NOCI - giornalista

José Mottola -- NOCI - avvocato e scrittore

Cesareo Putignano -- NOCI – operatore culturale

Amalia Trifogli --  NOCI – docente

 

 


 



ALLEGATO: Parere Garante Protezione Dati Personali  dell'11.03.2002 

   
  GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

11 marzo 2002 

 
(OMISSIS)

Sì ai consigli comunali in tv

Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. Va comunque osservata una particolare cautela per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni caso evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Lo ha ricordato il Garante rispondendo al quesito di un Comune sulla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale.
Nel parere l’Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta. La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive.
E’ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.).
La diffusione delle immagini da parte della televisione locale può essere effettuata, ha chiarito l’Autorità, senza il consenso degli interessati (art. 25 l. 675/96 e codice deontologico sull’attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
Il Garante ha ricordato infine, che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti, in questo caso le immagini, come quello di poter visionare, anche prima della messa in onda, le riprese effettuate.

Lettere al giornale

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