Punti di vista sui marciapiedi in costruzione

lavori-via-moro-30RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Spett./Le direttore, ho letto le considerazioni del sig. Gianni Palattella inerenti ai marciapiedi e riflettevo positivamente che finalmente ci sono delle persone che si interessano dei lavori pubblici, cosa mai avvenuta finora. Vuol dire che i cittadini stanno cambiando e questo non può che farci piacere perché serve da stimolo per i tecnici e gli amministratori per migliorare il nostro paese. Sono sicuro che anche il sig. Palattella condivida questo.

Esistono le norme ed i consigli di costruzione di dette opere, le quali sono a disposizione di tutti per essere lette (secondo il mio parere anche troppe e discordanti le quali non fanno altro che confondere le applicazioni di queste), ma il tutto deve essere aiutato anche dal buon senso e spiego il perché.
Il sig. Palattella afferma che la norma DM. 6792- del 05/11/2001 “è applicabile solo alle sedi stradali extraurbane e non ad una via del centro urbano così come lo è via Aldo Moro o Piazza Garibaldi “.
Vediamo cosa dice il CAP. 1- DEFINIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI: “ I criteri di progettazione riguardano gli  elementi  geometrici  dell’asse  e  della  piattaforma  delle  strade  urbane  ed  extraurbane,  affinché  la circolazione degli utenti ammessi si svolga con sicurezza e regolarità. Inoltre queste norme non considerano particolari categorie di strade urbane quali ad esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di  particolari  arredi,  quali  i  dispositivi  per  la  limitazione  della  velocità  dei  veicoli,  ne  quelli  locali  a destinazione  particolari.  Parimenti  esse  non  riguardano  la  progettazione  geometrica  e  funzionale  delle intersezioni “. Ecco ritengo da questa prima lettura che parla di strade anche urbane e penso che nel nostro caso  non  ci  sono  particolari  arredi  ne  dispositivi  di  limitazione  della  velocità,  o  locali  a  destinazione particolare.  
Passiamo all’altro punto, vediamo cosa dice l’art. 2 delle stesso decreto  “ Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti  salva la deroga di  cui  al  comma  2  dell’art.13  del  D.  L.  G.  30  aprile  1992  C.D.S.  e  successive  modificazioni  (  D.L.  151  del 27/06/2003 ); la deroga alla norma del comma 1 dove parla di sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della  strada  dice  “è  consentita  solo  per  specifiche  situazioni  allorquando  particolari  condizioni  locali, ambientali,  paesaggistiche,  archeologiche  ed  economiche  non  ne  consentono  il  rispetto,  sempre  che  sia assicurata  la  sicurezza  stradale  e  siano  comunque  evitati    inquinamenti“,  sinceramente  non  vedo  nel nostro caso specifiche situazioni e particolari condizioni locali.
Passiamo al DM. 236 del 14/06/1989 al punto 8.2.1- PERCORSI: dice “ il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm. Ed avere per consentire l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a rotella , allargamenti del percorso da realizzare almeno in piano ogni 10 mt. di sviluppo lineare “.
Al punto 8.1.11 - RAMPE - dice “ La larghezza minima di una rampa deve essere di 90 cm. Per consentire il transito di una persona su sedia a rotella – di 1,50 per consentire l’incrocio di due persone “.
Ecco  l’interpretazione  e  il  buon  senso,  perché  utilizzando  la  larghezza  di  90  cm.,  per  consentire  di  fare inversione  di  marcia  ogni  10  mt.  dovremmo  sul  marciapiede  fare  degli  slarghi  di  mt.  1,50  cosi  come specificata alla voce “ SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A ROTELLA punto 8.0.2 ( rotazione a 360° ) oppure giustamente come recita al punto 8.1.11-RAMPE( può anche essere assimilabile ai marciapiedi ) avere una larghezza di minimo 1,50 per consentire l’incrocio di due persone e poter fare la manovra di rotazione per cambiare direzione, scherzando direi altra alternativa mettere il senso unico sul marciapiede.
Infatti  la Regione Lombardia sempre attenta dei problemi sociali aveva già emanato una Legge Regionale 20  Febbraio  1989  n.  6  dove  al  punto  MOBILITA’  E  SOSTA  URBANA  –  2.1.1.  PERCORSI  PEDONALI:  dice “Larghezza  minima  mt.  1,50  con  tratti  nei  luoghi  di  maggior  traffico,  aventi  almeno  una  larghezza  di  mt. 1,80. In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà  essere  per  brevi  tratti  di  mt.  0,90  “.  Altre  Regioni  si  comportarono  allo  stesso  modo  fino all’emanazione  del  DM:n.6792-  05/11/2001,  affinché  non  ci  fossero  dubbi  le  guide  pratiche  per  la progettazione  delle  barriere  architettoniche  sulla  accessibilità  urbana  alla  voce  marciapiede  dice  “  una giusta dimensione per un percorso pedonale è di mt. 1,50 “. 

Lei  sig.  Palattella  ritiene  fuorviante  il  riferimento  normativo  da  me  citato,  le  potrei  citare  in  ordine cronologico  tutti  i  principali  provvedimenti  legislativi  ed  i  più  significativi  in  vigore  a  cui  fare  riferimento, dipende dal punto di vista, ma se non guardiamo alla forma ma alla sostanza le cose cambiano, i concetti fondamentali sono che qualsiasi spazio pubblico deve essere fruibile da un utenza ampliata che comprende oltre  a  tutti  noi  anche  anziani,  bambini,  persone  con  disabilità.  Le  norme  hanno  la  loro  importanza  per quanto  riguarda  gli  obblighi  ed  i  suggerimenti  ma  di  per  sè  non  sono  certamente  sufficienti  ad  ottenere risultati positivi per tutte le situazioni, qui entra in gioco esclusivamente la sensibilità e responsabilità dei tecnici  progettisti  e  anche  quella  degli  amministratori  pubblici  ,  è  importante  ricordare  che  nella giurisprudenza  normale  nei  casi  in  cui  le  leggi  Statali  e  Regionali, trattando  gli stessi temi  con  prescrizioni diverse,  dal  punto  di  vista  giuridico,  prevale  la  norma  più  restrittiva  cioè  quella  a  maggiore  favore  dei soggetti tutelati. 

Quindi  ricapitolando  alla  fine  le  soluzioni  sono  due,  o  facciamo  un  marciapiede  largo  minimo  mt.1,50 oppure ogni 10 mt. fare degli slarghi di  mt. 1,50, cosa  poco probabile.
Altra cosa evidente percorrendo via Aldo Moro è che l’allineamento del marciapiede in discussione rispetto a  quello  della  piazza  rientra  di  circa  cm.30,  portandolo  allo  stesso  allineamento  si  sarebbe  avuto  la larghezza di mt. 1,50. Invito vivamente i cittadini le associazioni dei disabili a farsi una passeggiata su quel marciapiede dove noteranno i vari restringimenti dovuti ai pali della pubblica,  gli armadietti stradali, alle sporgenze dei palazzi ed ai paletti di protezione della Banca, dopo fatelo percorrere ad un diversamente abile  e vedrete  le  difficoltà.  Per  completare, sig, Palattella, essere  disabili  a  Noci  è  difficile,  dato  che  sono proprio le istituzioni che calpestano i loro diritti, le posso elencare altri casi sulle barriere architettoniche non  rispettate,  ma  mi  astengo  essendomi  dilungato  molto.  Penso  che  tutti  vogliamo  dare  il  nostro contributo  ricordando  il  diritto  di  vivere  in  una  comunità  civile  dove  l’ambiente  urbano  sia  accessibile  a tutti ricordando che i disabili sono cittadini e come tali vanno rispettati. E' un impegno morale che la società deve iniziare a non mettere più in discussione. Spero di aver contribuito a chiarire alcuni aspetti e vorrei invitare i cittadini e le associazioni dei disabili ad esprimere le loro  opinioni.


Felice Notarnicola

Lettere al giornale

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