Cenni storici sul sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali

06 08 ministero internoNOCI (Bari) - In occasione delle amministraive di domenica 10 giugno 2018 il Dipartimento Centrale dei Servizi Elettorali ha prodotto un dossier (visitabile al seguente link) che raccoglie informazioni e dati sull’evento elettorale: i cenni storici dal 1848, il sistema elettorale con prospetti sulla ripartizione e attribuzione dei seggi con il metodo D’Hondt, il procedimento preparatorio, le modalità e le operazioni di voto e scrutinio, le fonti normative, un glossario dei termini tecnici utilizzati, i dati dei comuni al voto, tabelle, grafici e statistiche. Riportiamo qui i cenni storici sul sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali dal 1848 ad oggi.


Cenni storici

Ripercorrere le tappe del voto amministrativo in Italia è l’occasione per individuare il riflesso dei mutamenti politici e sociali nazionali che - dal lento processo di allargamento del corpo elettorale maschile fino all’ammissione delle donne al diritto di voto - hanno prodotto l’attuale sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali.

Con il Regio Decreto 7 ottobre 1848, n. 807, punto di partenza del sistema comunale su basi elettive, venne approvato l’ordinamento comunale e provinciale del Regno di Sardegna (riforma delle legge comunale sarda sancita nell’Editto albertino 27 novembre 1847) che prevedeva tre diversi livelli di potere, divisioni, province e comuni, costituiti tutti da un organo collegiale di natura elettiva (consiglio) e un organo monocratico (intendente generale, provinciale e sindaco) di designazione statale. Il sindaco era sia il vertice dell’amministrazione comunale che ufficiale del governo, così come l’intendente era sia il capo della provincia che il rappresentante dello Stato.

I comuni erano divisi in tre classi secondo la popolazione, nei quali il sindaco veniva nominato dal Re (“nomina regia”), scelto tra i consiglieri comunali, i quali erano eletti con il sistema della lista maggioritaria.

Dopo l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248, stabilì che ogni comune dovesse avere un consiglio comunale con un numero di consiglieri da 15 a 80, in proporzione al numero degli abitanti, ed una giunta municipale presieduta dal sindaco. I consiglieri restavano in carica per cinque anni, ma dovevano rinnovarsi ogni anno di un quinto, pur essendo sempre eleggibili. Gli elettori erano i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni, che godessero dei diritti civili e che pagassero da almeno sei mesi un tributo rapportato alla classe del comune (“il censo”). Il Ministero dell’Interno, su suggerimento del Prefetto, procedeva alla scelta del sindaco che veniva nominato per decreto regio ogni tre anni fra i consiglieri comunali.

Legge 30 dicembre 1888, n. 5865 Modificò la legge n. 2248/1865 sostituendo il sistema della lista maggioritaria con quello detto del “voto limitato” (l’elettore votava per un numero di candidati corrispondenti ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere), al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, e rendendo elettivo il sindaco dei comuni capoluogo di provincia o di circondario con più di 10.000 abitanti.

Legge 29 luglio 1896, n. 346 Il sindaco divenne elettivo in tutti comuni.

Con Regio Decreto 4 maggio 1898, n.164, venne emanato il Testo Unico della legge comunale e provinciale, successivamente sostituto con il nuovo Testo Unico di cui al Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148, col quale era elettore il cittadino italiano che avesse compiuto 21 anni e che pagava al comune una contribuzione diretta/tassa o disponeva di beni di determinato valore.

La riforma amministrativa messa in atto dal regime fascista tra il 1922 e il 1924, introdusse, con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, la figura del Podestà al posto della tradizionale figura del sindaco applicandola, inizialmente, soltanto ai comuni con popolazione sino ai 5.000 abitanti. Successivamente, con il Regio DecretoLegge 3 settembre 1926, n. 1910, la figura del Podestà venne estesa a tutti i comuni.

Con il Regio Decreto luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, venne ripristinata la figura del sindaco e venne attribuito ai Prefetti il compito di provvedere alla nomina temporanea dei sindaci e degli assessori nell’attesa di poter indire le elezioni amministrative per la ricostituzione degli organi rappresentativi locali.

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, riferendosi all’ultimo testo prefascista del 1915 (Regio Decreto n. 148/1915), ricostituì le amministrazioni comunali su base elettiva, ristabilendo per ogni comune il consiglio, la giunta e il sindaco eletto tra i consiglieri. Applicò il sistema elettorale proporzionale a scrutinio di lista e riparto dei seggi con il metodo D'Hondt per i comuni con oltre i 30.000 abitanti, ovvero capoluogo di provincia, e, per gli altri comuni, fino a 30.000 abitanti, il sistema elettorale maggioritario con voto limitato ai quattro quinti dei seggi. L’elettore aveva facoltà di esprimere, oltre il voto di lista, voti di preferenza per candidati della lista votata (due, tre, quattro, cinque a seconda che fossero da eleggere 40, 50, 60, 80 consiglieri), ed effettuare le cancellazioni di alcuni di essi. La cancellazione di tutti i candidati della lista comportava la nullità della scheda.

Le prime elezioni comunali dopo la caduta del fascismo in Italia si svolsero nel 1946 in 5 tornate: il 10, il 17, il 24, il 31 marzo e il 7 aprile. Furono i singoli Prefetti a determinare le date di svolgimento delle elezioni.

Per la prima volta in Italia, il 10 marzo 1946, le donne andarono alle urne in 436 comuni

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, venne approvato il Testo Unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, successivamente sostituito con il testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con il quale si disponeva la composizione dei consigli comunali in base alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e ss.mm.ii. Testo unico che riordinò le leggi sull’elettorato attivo, sulla tenuta e sulla revisione delle liste elettorali. L’articolo 14, comma 1, della legge 8 marzo 1975, n. 39, sostituì l’articolo 1 del testo unico facendo divenire elettori (“elettorato attivo”) tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18º anno di età (non più 21 anni come disponeva l’articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058).

A partire dal 1993 la legislazione elettorale italiana è stata rinnovata a livello nazionale come locale. In questi anni è stata approvata - tra l’altro – la legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha introdotto l’elezione diretta del sindaco contestualmente all’elezione del consiglio comunale e – nei comuni con più di 15.000 abitanti – il collegamento della lista e/o del gruppo di liste al candidato sindaco ed un secondo turno di ballottaggio, nel caso al primo turno nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti validi espressi), tra i due candidati sindaci che abbiano ricevuto il maggiore numero di voti validi nel primo turno.

6 giugno 1993 Si è svolta la prima elezione diretta del sindaco

L’approvazione del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (attuazione Direttiva n. 94/80/CE), permette ai cittadini elettori italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea in cui non hanno la cittadinanza (cd. “cittadini dell’Unione”), di partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione del comune in cui sono residenti nonché presentare la propria candidatura a consigliere comunale d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - cd. “TUOEL” o “TUEL” - al Capo III, articoli 71, 72 e 73, disciplina il vigente sistema per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti e in quelli superiori a 15.000 abitanti

Un’ulteriore più recente innovazione è stata introdotta con la legge 23 novembre 2012, n. 215, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive dei comuni e assicurare nelle composizioni delle liste dei candidati la rappresentanza di entrambi i sessi (“rappresentanza di genere”).

Legge 7 aprile 2014, n. 56, cd. “Delrio” Ha istituito le città metropolitane (paragrafo 2.2. “Le città metropolitane”)

 

Dossier a cura del Dipartimento Centrale dei Servizi Elettorali

 

Amministrative 2018

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