Geologi, Architetti, Ingegneri, Biologi, Agronomi e Forestali di Puglia “Illegittima la figura professionale priva di titolo universitario nelle Commissione Paesaggistiche Locali”

fotoBARI - La Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2016, che indica i nuovi criteri per la composizione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, è, ad avviso degli scriventi, illegittima e va impugnata. Così com’è stata riscritta, infatti, la norma presenta notevoli profili di illegittimità, contraddicendo il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, sminuisce la competenza e l’autorevolezza delle stesse Commissioni, mette a rischio la buona e corretta applicazione dello stesso Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia.

Il comunicato è firmato dall’Ordine dei Geologi della Puglia, dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Puglia, dalla Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia, dalla Delegazione Puglia dell’Ordine Nazionale dei Biologi, dalla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia.
La segnalazione, “con carattere di urgenza”, è approdata nei giorni scorsi sul tavolo del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini, oltre che del Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, del Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, dell’Assessore regionale alla Qualità del territorio Anna Maria Curcuruto e dei Presidenti dei Consigli nazionali Architetti, Ingegneri, Geologi, Dottori Agronomi e Forestali e Biologi. Ancorché squisitamente tecniche, le ragioni della denuncia sono presto spiegate. Nel modificare la Legge regionale n.20 del 2009 istitutiva delle Commissioni locali per il Paesaggio, il Consiglio regionale pugliese ha imposto, per quelle Commissioni formate da oltre tre componenti e fino a un massimo di cinque, l’inclusione di una “figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale”.
I firmatari evidenziano una palese violazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio che viceversa richiede per i componenti la Commissione “una particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”. Una decisione “lesiva della professionalità degli iscritti” e soprattutto gravida di conseguenza per una buona applicazione del PPTR.
Nella lettera, i firmatari “si vedono chiamati ad esprimere il proprio forte dissenso rispetto alle modifiche introdotte” e stigmatizzano come, sostanzialmente, la ratio della norma sia profondamente deficitaria, un evidente passo indietro rispetto alla Legge regionale n. 20 del 2009, una contraddizione normativa rispetto al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, un paradosso rispetto all’attuazione del PPTR. “Fermo restando il rispetto per la professionalità di ciascuno, infatti, la novella sembra non tenere in debita considerazione la circostanza per cui le attività attribuite alla Commissione locale si connotano per una elevata complessità, tale da presupporre una notevole competenza dei componenti e tale da rendere (quantomeno!) irragionevole l’inserimento di figure professionali prive di titolo di studio universitario.” Una inclusione, denunciano i firmatari, “illegittima, essendo adottata in contrasto con la normativa vigente in tema di attribuzioni e competenze professionali, quanto illogica ed inopportuna”. A maggior ragione considerando l’indicazione della Legge del 2009: “alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all’interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico”.
Per tutte queste ragioni i firmatari invitano dunque la Regione “a voler considerare l’opportunità di intervenire nuovamente sul testo normativo, modificandolo”, mentre si rimettono al Ministero per le valutazioni di competenza, ovvero “l’opportunità di investire della questione il Consiglio dei Ministri, al fine dell'impugnazione della legge in questione innanzi alla Corte Costituzionale”. (Foto Casalino Raffella)

dalla Regione Puglia

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