Ancora dubbi sulla nomina e sui rimborsi spese al Direttore Generale

Il Sindaco risponde sulla questione nomina Direttore Generale durante il consiglio comunale del 26 febbraio, ma i dubbi restano

 

NOCI - E' lecito riconoscere come spese di viaggio le spese sostenute dal Segretario e Direttore generale del Comune di Noci, G.S.Alemanno, da casa sua, cioè Copertino (Le) a Noci? Non è forse vero che si possono riconoscere come spese di viaggio da rimborsare solo quelle sostenute nell'espletamento delle proprie mansioni? E le mansioni non sono quelle espletate durante le ore di servizio? Quindi raggiungere la sede di servizio può essere considerato già lavoro? Queste sono solo alcune delle tante domande sorte in occasione del dibattito seguito all'interpellanza della minoranza sulla nomina del Direttore Generale nell'ultimo consiglio comunale.
LA QUESTIONE DELLA NOMINA

Domenico Nisi, capogruppo PD, ha presentato le ragioni dell'interpellanza chiedendo al Sindaco Liuzzi di:
- specificare se il decreto di nomina del Direttore (n°21922 del 31-12-2008) sia stato assunto dopo una deliberazione di Giunta comunale, così come prevede lo Statuto comunale (artt. 63-64) e il T.U.E.L. oppure no, come in realtà sembra essere mancando all'appello un provvedimento del genere;
- specificare la quantificazione del compenso determinato in 65.000€ su base annua forfettaria e di chiarire se si tratta di un compenso al netto o la lordo;
- di chiarire la natura del rimborso spese di viaggio (quantificate in 308 km giornalieri per il periodo di settembre-dicembre 2008) per un totale di 26.000€ circa, previsto nella determina n° 1385 del 31-12-2008, e di spiegare se l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio (effettuata con il decreto dello stesso giorno 31-12-2008) possa essere ritenuta valida, sapendo che per i rimborsi spese bisogna autorizzare preventivamente l'uso e poi riconoscere il rimborso, mentre ad avviso della minoranza sarebbe un rimborso illegittimo poiché ex-post.

Alle richieste della minoranza il Sindaco ha risposto con una relazione scritta che ha provveduto alla lettura integrale durante il consiglio. E' partito dalla lettura dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 267 del 2000, cioè dal T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali), la Bibbia delle pubbliche amministrazioni ed ha ricordato anche l'art. 44 del Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. Ecco l'articolo 108 del TUEL:
Decreto Legislativo 267 del 2000, art. 108
Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

Ecco l'articolo 44 del CCN dei Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001

CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001

Art. 44
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
1. Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.


Interpretando queste due fonti normative il sindaco ribadisce che "ogni forma di contrattazione per determinare il compenso del Segretario Generale è quindi legittima per forma e sostanza, con l'unico vincolo dettato dalla capacità di spesa dell'Ente. Si tratta di funzioni che si aggiungono a quelle di Segretario Generale e sono previste espressamente dal CCN".
Fin qui le norme sembrano essere rispettate e la quantificazione dei 65.000€ può essere soggetta alla libera contrattazione tra Ente e Segretario, nonostante sia un segretario in convenzione tra Noci e Putignano e sia già Manager del Pit Valle d'Itria. Nessun cenno invece alla presenza della delibera di Giunta propedeutica all'emanazione del suo decreto di nomina. Unico riferimento alla variazione di bilancio da poco votata in Consiglio e ad un chiarimento del consigliere Mezzapesa sull'aumento di somme per i trasporti del personale.

LA QUESTIONE DELLA RETRIBUZIONE

Meno efficace sembra la spiegazione del Sindaco Liuzzi circa il rimborso spese di viaggio al Segretario-Direttore Generale.
Per quanto attiene al provvedimento autorizzativo sull'uso del mezzo proprio da parte del Segretario comunale - Direttore Generale, il Sindaco richiama la sentenza del TAR dell'Emilia Romagna n° 452 del 23 giugno 1992 con la quale dice Liuzzi "si è confermata la fondata tesi che per Segretario comunale l'autovettura rappresenta uno strumento di lavoro pertanto ne consegue che tale bene, pur se privato, è strumentale per l'ottimale esercizio delle funzioni, funzioni che sono diversificate e spesso da espletare all'esterno del proprio ufficio".
La tesi vorrebbe sostenere quindi che per il Segretario Generale l'auto è un bene strumentale e pertanto va corrisposto il rimborso delle spese tra residenza e luogo di lavoro. Tant'è che per la quantificazione del rimborso spese il Sindaco richiama la deliberazione 182 del Consiglio dei Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 dicembre 2003. Una delibera che vuol chiarire le modalità dei rimborsi in cui si stabilisce che:

Delibera 182 del Consiglio dei Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 dicembre 2003.

1. al Segretario comunale, in caso di autorizzazione preventiva all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso delle spese di viaggio come di seguito indicato:


- segretario titolare di segreteria convenzionata:
il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene applicando il criterio del rimborso chilometrico secondo le tabelle fornite dall'A.C.I. (art. 45 C.C.N.L.);


- segretario incaricato di supplenza e reggenza a scavalco e segretario in disponibilità incaricato presso le sedi di segreteria:
il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene applicando il criterio del rimborso chilometrico secondo le tabelle fornite dall'A.C.I. (deliberazione del CdA nazionale n. 57 del 11 marzo 1999);


- segretario in disponibilità utilizzato dall'Agenzia Nazionale o dalle Sezioni Regionali:
il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene, in considerazione di ragioni di opportunità e convenienza, applicando il criterio del costo di un quinto di un litro di benzina verde per ogni chilometro (deliberazione del CdA nazionale n. 241 del 30 maggio 2002);


- trasferta o missione:
il rimborso è commisurato al criterio del costo di un quinto di un litro di benzina verde per ogni chilometro ( art. 47 del C.C.N.L. ).


Tale delibera secondo la tesi di Liuzzi vincola il rimborso secondo criteri inoppugnabili del rimborso chilometrico secondo le tabelle fornite dall'A.C.I. (art. 45 C.C.N.L.). Ma tale articolo 45 prescrive che:

CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001

Art. 45
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.
2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.

In generale il Segretario su sedi convenzionate (Noci e Putignano) ha diritto ad un incremento del 25% della sua retribuzione base (art. 37, voci a-e) ed un eventuale rimborso per mobilità, nel caso in cui lo spostamento viene effettuato con il mezzo proprio del segretario, riguarderebbe solo gli spostamenti tra Noci e Putignano e non per la tratta quotidiana Copertino-Noci fatta dal Segretario. Questo è il punto su cui si concentrano ulteriori dubbi.
A nulla è valso il richiamo del Sindaco a ritenere più "economico" per il nostro comune l'attuale impegno di spesa per il Segretario Alemanno, a confronto della vecchia convenzione tra Noci e Zollino per il vecchio Segretario che prevedeva maggiori oneri per Noci, tenuto a pagare fino al 75% della retribuzione totale di 150.000€.
Come replica alle riflessioni del Sindaco Liuzzi Nisi ha ribadito la inefficacia delle risposte proposte, poiché sono mancati i chiarimenti sulla validità del decreto di nomina sindacale in assenza di una delibera di Giunta preliminare, ed anche perché sono ritenuti inammissibili i rimborsi spese elargiti in assenza di un preventivo atto autorizzativo e riferiti a tragitti residenza-sede di lavoro.

Seguendo l'intero dibattito consiliare si può comprendere che certamente Noci spenderà meno con Alemanno, ma la legittimazione del rimborso spese non è apparsa solida. Non ci sono ragioni per ritenere valida l'argomentazione proposta dal Sindaco: 26.000€ per rimborso spese di viaggio tra Copertino e Noci per il soli mesi tra settembre e dicembre 2008 sono cifre fuori luogo, ritenendo invece valide e legittime solo le spese di mobilità tra i due Enti locali (Noci e Putignano) o le spese di trasferta fuori dai comuni di lavoro. Sulla questione torneremo a vigilare e fare informazione.

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