NOCI - Il mercato settimanale torna in centro a partire dall’11 agosto 2020, nella sua usuale collocazione. È quanto disposto con Ordinanza n. 84 del 04/08/2020.
Gli esercenti titolari di autorizzazione tipo A dovranno occupare esclusivamente il posteggio dato loro in concessione; gli esercenti titolari di autorizzazione tipo B dovranno occupare il posteggio loro assegnato dalla Polizia Locale durante le operazioni di spunta.
Nell’intera area mercatale (Piazza Garibaldi, via Vitt. Emanuele, via Cavour, via P. Umberto) è vietata la sosta di tutti gli autoveicoli, all’interno del posteggio assegnato, su strade o marciapiedi. È fatta eccezione per i posteggi collocati in via P. Umberto, nei quali la sosta degli autocarri è consentita, se e solo se non arreca intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso. Gli autoveicoli ad uso speciale, attrezzati per la vendita, potranno essere collocati all’interno del posteggio, laddove consentito.
All’interno dell’area mercatale, oltre a rispettare le misure dei posteggi assegnati, è fatto obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro tra i posteggi limitrofi e mantenere la distanza di almeno un metro nella parte retrostante il posteggio, per garantire la libera circolazione dei cittadini e assicurare il pronto intervento dei soccorsi. Obbligatorio è anche l’utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte degli avventori. Gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita e sul rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro fra gli avventori. Inoltre, dovranno predisporre idonee misure per il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (es. nastro bianco/rosso, cassette, etc.).
Gli esercenti del settore alimentare dovranno esporre dei cartelli indicanti il divieto di toccare la merce e garantire l’applicazione delle misure igienico-sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita, distinguendole dalle attività di cassa. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto non alimentare da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti mono uso da utilizzare obbligatoriamente. Tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (ad es. olive, nocciole, capperi, etc.) dovranno utilizzare contenitori muniti di coperchio.
Tutti gli operatori commerciali, a conclusione delle attività di vendita, dovranno conferire i rifiuti organici negli appositi contenitori messi a disposizione nell’area, lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia, prestando attenzione nel posizionare le cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata ed impilata, gli imballaggi di cartone piegati e conferire i rifiuti indifferenziati in buste di plastica negli appositi contenitori messi disposizione nell’area.
Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni date saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l’afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica.
Infine, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi così disposti è punibile con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, e l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell’attività secondo le modalità indicate nel D.L. n.19 del 25 marzo 2020.