CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II - NORME ANTIELUSIVE
Art. 2 - Aree fabbricabili: deroghe
1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.
Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.
CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE
Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili
1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischio di crollo;
b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Art. 5 - Esenzioni
1. L'esenzione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 446/97, si dispone che l' esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.i) del Decreto Legislativo 504/92 concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art.73 (ex art.87),comma 1,lett.c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, (D.P.R. 22/12/86, n.917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi , oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente non commerciale utilizzatore;